Alcuni problemi connessi con le upfront commissions
Le commissioni pagate dal cliente ad un intermediario finanziario in sede di emissione del contratto (commissioni di emissione o upfront commissions) hanno rappresentato, negli anni più difficili della Grande Crisi Finanziaria, un vera e propria manna dal cielo, poi corretta dall'introduzione dell'IFRS 15.
La cd. “sentenza Lexitor" (dal nome di un intermediario polacco) emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) lo scorso 11 settembre 2019 (causa 383/2018) riguarda il rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata e statuisce che l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48 deve essere interpretato “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (grassetto mio).
L'Arbitro Bancario Finanziario ha recentemente toccato il tema con una pronuncia del Collegio di Coordinamento (la n. 26.525, che potete già trovare in rete) che evidenzia come la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea: i) sia immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi e ii) come l’art. 125 sexies del TUB debba essere interpretato, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Senza entrare nel merito degli impatti che questa pronuncia avrà sui conti economici 2019 delle banche, in termini prospettici è necessario chiedersi come dovranno essere trattate, da ora in poi, le cd. commissioni iniziali e cioè quelle che l'IFRS 15 definisce "le commissioni di emissione ricevute dall'entità in relazione alla creazione o all'acquisizione dell'attività finanziaria.
Esse possono comprendere corrispettivi per attività quali la valutazione delle condizioni finanziarie del mutuatario, la valutazione e la registrazione delle garanzie, degli accordi in materia di garanzie reali e di altri accordi di garanzia, la negoziazione dei termini dello strumento, la preparazione e l'elaborazione dei documenti, nonché la chiusura dell'operazione.
Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell'impegno riguardante lo strumento finanziario che ne risulta".
Fermo il diritto del cliente consumatore di poter "rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.", così come stabilito dal primo comma dell'art. 125-sexies del TUB, è forse possibile individuare vie per ridurre gli impatti delle commissioni up-front al limite stabilito dal secondo comma del medesimo articolo del TUB che, per memoriia, evidenzia che "In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.")?
Se ciò non fosse possibilem sarà necessario adottare meccanismi di co-creazione dell'istruttoria inziale, assieme al cliente, finalizzati a ridurre i costi sostenuti dall'intermediario?
Oppure le banche dovranno affidarsi a robo-advisors per ridurre tali costi?
La rete commerciale potrà lavorare di più, a fianco del cliente consumatore, per assisterlo nella fase di rimborso del credito residuo, creando una nuova linea di ricavi rispetto al do-it-yourself?
Le commissioni di emissione dovranno essere completamente azzerate, per essere incorporate in altre componenti di ricavo ed, in particolare, nel prezzo del credito concesso?
I clienti maggiormente a "rischio di rimborso", un rischio inedito nell'industria bancaria, dovranno essere trattati con canali e strumenti particolari?
Posto che la sentenza Lexitor genera profonda incertezza e rischi economici non banali per l'industria bancaria europea, potrà essa tradursi in uno spunto di rilievo per riconfigurare i rapporti tra le banche (e, più in generale, l'industria finanziaria) ed il cliente consumatore e per responsabilizzare quest'ultimo circa il proprio interesse a ridurre gli oneri iniziali connessi alla ricezione di finanziamenti?