I supervisori avrebbero mai creato l'Iphone?
L'EBA ha recentemente diffuso un interessante Report dedicato alle facilitazioni che le Autorità di Vigilanza europee riservano alle Fintech ("FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs" che potete scaricare direttamente dal sito di EBA cliccando qui). Il tema della gestione degli incentivi all'innovazione, in particolare nel settore finananziario, è molto importante dato l'insieme dei rischi legali, operativi e reputazionali ad essi connessi. Non pare inutile, però, chiedersi se l'approccio adottato dai supervisori determinerà davvero uno sviluppo competitivo ed efficace delle Fintech in Europa oppure se, al contrario, l'innovazione sarà "troppo pilotata" (o addirittura addomesticata) per poter dispiegare reali effetti dirompenti sull'industria finanziaria globale. L'Iphone sarebbe mai esistito se fosse stato incubato dalle Authority che disciplinano il settore delle telecomunicazioni? L'innovazione finanziaria arriverà mai, nella sua interezza ed originalità, nel portafoglio degli investitori o fra le app dei consumatori?
Il fatto che le Vigilanze europee si dedichino all'incubazione di nuovi progetti imprenditoriali espande il profilo tecnico che deve essere attribuito ai contenuti della supervisione, ma proprio per tale motivo è necessario porsi alcune domande circa l'efficacia e la correttezza di tale approccio.
Sotto il profilo finanziario gli innovation hub ("a dedicated point of contact for firms to raise enquiries with competent authorities on FinTech-related issues and to seek non-binding guidance on the conformity of innovative financial products, financial services or business models with licensing or registration requirements and regulatory and supervisory expectations") ed i regulatory sandboxes ("a scheme to enable firms to test, pursuant to a specific testing plan agreed and monitored by a dedicated function of the competent authority, innovative financial products, financial services or business models. Sandboxes may also imply the use of legally provided discretions by the relevant supervisor (with use depending on the relevant applicable EU and national law) but sandboxes do not entail the disapplication of regulatory requirements that must be applied as a result of EU law") non determinano a favore dei supervisori (auspicabilmente) alcun beneficio diretto o indiretto. Non è certo, però, che essi possano invece determinare a favore delle Fintech un ampliamento razionale della loro attrattività per gli investitori, dato che: i) questi ultimi attenderanno razionalmente gli esiti delle interlocuzioni con la Vigilanza prima di dare avvio ai deal; ii) il colloquio diretto tra investitori e Fintech sarà comunque soggetto ad interferenze che potrebbero determinare o una restrizione del perimetro di utilità dell'innovazione (magari fondata su istruzioni poco lunigimiranti fornite da supervisori poco illuminati o troppo conservativi) o, al contrario, un ampliamento del valore percepito della Fintech più per il fatto che essa è stata autorizzata in tempi brevi ad operare che per la carica di innovatività e per il potenziale di mercato da esse posseduti (nel caso in cui innovatività e potenziale fossero stati in buona misura sacrificati sull'altare dell'autorizzazione preventiva).
Il Report cita, in effetti, alcune perplessità di rilievo concernenti gli Innovation Facilitators (cfr. cap. 3.1.2 e 3.1.4), così sintetizzabili:
- difficoltà di dotare le Vigilanze di personale adeguato per seguire le ampie dimensioni dell'innovazione apportate dalle Fintech;
- assenza di innovation facilitators multidisciplari, nei quali assicurare l'analisi ad ampio spettro e la compliance con molteplici ambiti normativi (privacy, antiriciclaggio, normativa di vigilanza, ecc..);
- difficoltà di governare innovazioni direttamente su scala europea e multivigilanza;
- differenziazione di approcci delle autorità di vigilanza nazionali nella gestione degli innovation facilitators, con impatti sul level playing field (competizione fra vigilanze);
- rischi legali diretti per le autorità di vigilanza dato il ruolo assunto negli Innovation Facilitators;
- rischi di percezione di una maggiore preferenza dei supervisori per le Fintech seguite direttamente negli Innovation Facilitators rispetto a quelle che ne sono rimaste fuori;
- errata percezione, da parte dei consumatori, di una sostanziale investitura della Vigilanza alle Fintech operanti in un Innovation Facilitators rispetto alle altre;
- limiti significativi circa i risultati di business che effettivamente possono essere conseguiti nel perimetro di un Innovation Facilitator.
Come è noto da tempo a tutti coloro che si occupano seriamente di controlli interni nell'industria finanziaria, l'innovazione imprenditoriale è cosa molto, molto diversa rispetto ai processi di controllo. Pur considerando lodevoli le iniziative adottate da talune Autorità di Vigilanza, esiste un tessuto intermedio fra le Fintech ed i Supervisori che forse non è ben presidiato e che dovrebbe essere, invece, riccamente popolato da un ecosistema di soggetti che, pur occupandosi di controlli interni, opera al confine ed a stretto contatto con il mercato, gli intermediari finanziari e le Vigilanze. E' questo ecosistema, fatto da professionisti, investitori, analisti e manager, che dovrebbe gestire direttamente gli Innovation Facilitators.