NPL in Europe
Come noto, la Commissione Europea ha proposto un ampio pacchetto di provvedimenti concernenti la riduzione dei crediti deteriorati in Europa. Senza voler entrare nel merito (e nei tempi di adozione) dei provvedimenti proposti, in buona sintesi essi sono relativi a quattro principali aree:
- Garantire la disponibilità nelle banche di una copertura sufficiente delle perdite sui crediti deteriorati futuri
Mediante un regolamento modificativo del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) sono introdotti livelli comuni di copertura minima per i prestiti di nuova erogazione che si deteriorano. Se la banca non rispetta il livello minimo applicabile sono operate deduzioni dai suoi fondi propri. La misura intende sventare il rischio che manchino fondi sufficienti a coprire le perdite sui crediti deteriorati futuri ed evitarne l'accumulo.
- Permettere un'esecuzione extragiudiziale accelerata dei prestiti coperti da garanzia reale
Le proposte prevedono che banca e debitore possano concordare in anticipo un meccanismo accelerato di recupero del valore dei prestiti coperti da garanzia reale. In caso di inadempimento del debitore, la banca o altro creditore garantito è in grado di recuperare rapidamente la garanzia del prestito senza adire le vie legali. L'escussione della garanzia in sede extragiudiziale è limitata esclusivamente ai prestiti erogati alle imprese ed è protetta da salvaguardie. Il credito al consumo è escluso.
- Sviluppare ulteriormente i mercati secondari dei crediti deteriorati
La proposta favorirà lo sviluppo dei mercati secondari dei crediti deteriorati armonizzandone i requisiti e instaurando un mercato unico della gestione del credito e della cessione a terzi di prestiti bancari nell'UE. La direttiva proposta determina le attività dei servicer, fissa norme comuni per l'autorizzazione e la vigilanza e impone norme di condotta in tutta l'UE. Chi rispetta queste regole può quindi operare in tutta l'UE senza dover soddisfare requisiti nazionali diversi per ottenere l'autorizzazione. Chi acquista un credito bancario deve comunicarlo alle autorità al momento dell'acquisto. I soggetti di paesi terzi che acquistano crediti al consumo sono tenuti a valersi di servicer dell'UE autorizzati. I consumatori sono tutelati da garanzie di legge e da norme sulla trasparenza, così che la cessione del credito non leda i diritti ed interessi legittimi del debitore.
- Schema tecnico orientativo per l'istituzione di società nazionali di gestione di attivi
Lo schema orientativo non vincolante offre agli Stati membri una guida all'istituzione, se la ritengono utile, di società nazionali di gestione di attivi nel pieno rispetto delle norme UE vigenti nel settore bancario e in materia di aiuti di Stato. Fermo restando che una società di gestione di attivi comprensiva di un elemento di aiuto di Stato rappresenta una soluzione eccezionale, lo schema orientativo precisa quale sia l'assetto consentito di una tale società che beneficia di sostegno pubblico. Lo schema orientativo prevede altresì misure alternative per le attività deteriorate. Lo schema orientativo indica una serie di principi comuni per l'istituzione, la gestione e il funzionamento delle società di gestione di attivi, muovendo dall'esperienza e dalle migliori pratiche ricavabili dalle società di questo tipo già operative negli Stati membri.