To add or not to add?
La BCE ha pubblicato un Addendum che riporta le proprie aspettative di vigilanza relativamente alla valutazione delle posizioni creditizie classificate come non performanti (NPL) a partire dal prossimo 1° aprile 2018. L’Addendum, che non ha carattere vincolante, sarà alla base del dialogo di vigilanza tra le banche significative e la Vigilanza bancaria della BCE e, cosa ancora più rilevante, ha carattere complementare rispetto a qualsiasi disposizione legislativa futura dell’UE basata sulla proposta della Commissione europea – presentata qualche giorno prima - di affrontare gli NPL nel contesto dei requisiti patrimoniali e contenente dei livelli minimi di accantonamento obbligatori quali requisiti vincolanti applicabili a tutti gli enti creditizi. La congruità del livello di copertura dei NPL avverrà, pertanto, seguendo un percorso il cui pavimento è disegnato dalla Commissione ed il cui soffitto, ad altezza variabile, sarà quello riportato nell’“Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate”, che potete scaricare (in lingua italiana) direttamente dal sito della BCE cliccando qui.
L’Addendum contiene una significativa serie di indicazioni importanti, tra le quali meritano di essere segnalate le seguenti:
- le linee guida rilevano l’importanza di effettuare accantonamenti e cancellazioni per i crediti deteriorati in maniera tempestiva, al fine di contribuire a rafforzare i bilanci bancari, permettendo agli intermediari di (tornare a) concentrarsi sulla propria attività principale, che in particolare consiste nel finanziamento dell’economia;
- il documento non è vincolante per le banche, ma funge da base per il dialogo di vigilanza. La BCE valuterà almeno con frequenza annuale qualsiasi divergenza tra le prassi delle banche e le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali esposte nell’Addendum;
- l’Addendum, in coerenza con il quadro di regole europee, fornisce indicazioni riguardo proprie aspettative della BCE in tema di rettifica del valore dei NPL;
- gli accantonamenti complessivi delle banche ai fini delle aspettative di vigilanza sono costituiti da due insiemi di elementi: 1. tutti gli accantonamenti contabili in conformità del principio contabile applicabile, ivi inclusi i potenziali nuovi accantonamenti appostati; 2. la “carenza di accantonamenti” rispetto alle perdite attese per le esposizioni in default e le “altre deduzioni” di CET1 dai fondi propri connesse a tali esposizioni;
- qualora il trattamento contabile applicabile non sia tale da soddisfare le aspettative in merito agli accantonamenti prudenziali, le banche hanno anche la possibilità di rettificare di propria iniziativa il capitale primario di classe (senza transitare, quindi, dal conto economico);
- nell’Addendum le “nuove NPE” sono rappresentate da tutte le esposizioni riclassificate da “in bonis” a “deteriorate” (in linea con la definizione dell’ABE) successivamente al 1° aprile 2018, indipendentemente dalla loro classificazione in qualsiasi momento anteriore a tale data, comprensive delle esposizioni fuori bilancio e le NPE detenute dalle filiazioni internazionali di enti significativi;
- ai fini dell’applicazione dell’Addendum, le tipologie di garanzie o altre forme di protezione dal rischio di credito considerate dalla BCE come atte ad assistere interamente o parzialmente le esposizioni deteriorate sono le seguenti: (a) qualsiasi tipo di garanzia immobiliare; (b) altre “garanzie reali” ammissibili o “altre forme di protezione dal rischio di credito” che soddisfino i criteri di attenuazione di tale rischio (ai sensi della parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR) ed indipendentemente dal fatto che gli enti applichino il metodo standardizzato o il metodo basato sui rating interni. In questo modo vengono assicurate pari condizioni per tutte le banche;
- le aspettative di vigilanza riguardano tutte le aperture di credito deterioriate, utilizzate e non utilizzate. Tuttavia, possono non essere considerate per le aperture di credito non utilizzate che sono: i) revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, oppure; ii) provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore;
- per le esposizioni interamente garantite o parzialmente garantite, la BCE si attende che le banche rivedano regolarmente il valore delle garanzie reali in conformità con le linee guida sugli NPL e che tengano tempestivamente conto di qualsiasi variazione concernente le aspettative sugli accantonamenti;
- le banche devono poter realizzare la protezione del credito con “tempestività”. Se una garanzia non è stata realizzata dopo diversi anni dalla data in cui l’esposizione sottostante è stata classificata come deteriorata, per il mancato funzionamento dei processi interni della banca o per ragioni che esulano dal suo controllo (ad esempio, i tempi necessari per la conclusione di un procedimento giudiziario), in linea di massima tale garanzia sarebbe ritenuta inefficace e, di conseguenza, l’esposizione dovrebbe essere trattata come non garantita.
In definitiva, le aspettative contenute nell’Addendum “… sono intese ad assicurare che le banche non accumulino NPE di anzianità elevata a fronte di accantonamenti insufficienti. La BCE ritiene quindi che, per conseguire livelli di accantonamento prudenti, le banche debbano continuare a iscrivere in bilancio gli accantonamenti contabili in linea con le rispettive valutazioni e in conformità con i principi contabili vigenti. Soltanto nell’eventualità che il trattamento contabile applicato da una banca non sia ritenuto prudente dal punto di vista della vigilanza, le autorità di vigilanza possono stabilire misure adeguate valutando caso per caso.”.
L’accanimento terapeutico, osservato in non pochi casi, a favore dellla sopravvivenza dei NPL nei bilanci delle banche è stato finalmente risolto, ed il diritto delle sofferenze ad un dignitoso fine vita chiaramente delineato.